tariffe 2020- SUNRISE CHART
L’art. 10 della legge n.647/1996, come modificato dall’art. 1 della legge di riforma della 8 luglio 2003 n.172, stabilisce che le unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi) possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e noleggio, per l’insegnamento della navigazione da diporto e per le immersioni subacque a scopo ricreativo e sportivo.
In questo caso prendiamo in considerazione solo il noleggio svolto con natanti ed imbarcazioni da diporto, perché è questa la tipologia di unità che ci interessano, tralasciando le altre.
Per noleggio, secondo la nuova norma si intende il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione alle condizioni stabilite dal contratto.
L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze rimane anche l’equipaggio. Il limite dei 12 passeggeri previsto dalla normativa precedente è stato soppresso. Pertanto le unità in attività di charter possono imbarcare il numero di passeggeri indicati nella licenza di navigazione per le imbarcazioni immatricolate, mentre per i natanti quello che è previsto dal’estratto RID o altro documento equipollente.